La costituzione in trenta lezioni by Gianfranco Pasquino

La costituzione in trenta lezioni by Gianfranco Pasquino

autore:Gianfranco Pasquino [Pasquino, Gianfranco]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Saggistica, Diritto
ISBN: 9788851135492
editore: De Agostini Libri
pubblicato: 2016-01-03T16:00:00+00:00


DICIOTTESIMA LEZIONE

Partiti

Anche se ripetuta incessantemente dai dirigenti di partito, l’affermazione che l’art. 49 consegna un compito fondamentale e quasi esclusivo ai partiti italiani è quantomeno fuorviante. Qualsiasi analisi del testo deve sottolineare, anzitutto, che il termine “partiti” fa la sua comparsa, non casualmente, quasi alla metà dell’articolo. In secondo luogo, il soggetto dell’articolo sono esplicitamente e chiarissimamente i cittadini. “Tutti” sta a indicare che nessuno può essere, come era avvenuto nel regime fascista e come avviene tuttora nei regimi autoritari in ogni luogo del mondo, escluso a priori. “Associarsi in partiti” è un diritto dei cittadini che lo eserciteranno liberamente come, quando, tutte le volte che lo vorranno. Non dovranno, invece, essere costretti, la costrizione essendo un’altra prerogativa dei regimi autoritari, ad associarsi in nessuno specifico partito. Cruciale è il ricorso al plurale “partiti” che sta a significare la possibilità di scelta dei cittadini su quanti partiti desiderino costruire liberamente associandosi (magari, poi, lamentandosi che ci sono troppi partiti!). Il pluralismo dei partiti è, conviene sottolinearlo, una caratteristica decisiva, fondante delle democrazie, quelle esistenti e quelle che emergono dopo periodi più o meno lunghi di autoritarismo. Con l’espressione “partiti” i Costituenti hanno codificato il pluralismo dei partiti che, tuttavia, potrebbe essere anche garantito dall’esistenza di due soli partiti.

Il plurale “partiti” non è un invito alla moltiplicazione né apprezzamento per la frammentazione né un favor per l’esistenza di partitini. Insomma, la comparsa di un molto eventuale e molto improbabile bipartitismo non violerebbe affatto l’art. 49. La posizione dei Costituenti è che non spetta alla Costituzione decidere quale limite numerico porre ai partiti. Saranno i cittadini a scegliere “liberamente” di associarsi in partiti di volta in volta già esistenti oppure di crearne di nuovi. La creazione di partiti è stata un’attività alacremente svolta nella prima lunga fase della Repubblica italiana (1947-1992), ma ha avuto una prosecuzione tutt’altro che parsimoniosa nei vent’anni successivi. Sappiamo che anche sulla proliferazione dei partiti il sistema elettorale può avere un’influenza tutt’altro che marginale poiché i sistemi proporzionali offrono, molto più dei sistemi maggioritari, opportunità e spazi per la comparsa di nuovi partiti. In particolare, le leggi elettorali proporzionali raramente puniscono coloro che producono scissioni nei partiti esistenti.

Anche se vent’anni di regime fascista hanno sicuramente rappresentato un periodo lungo, quasi tutta la vita di una generazione politica, non sono riusciti a cancellare le precedenti esperienze e appartenenze partitiche degli italiani. Non hanno neppure impedito alla generazione sconfitta dal fascismo di trasmettere il suo lascito politico e partitico ai successori. Infatti, lo schieramento partitico italiano post-1945 rifletteva in maniera molto chiara quello esistente nel 1922 quando il fascismo prese il potere. Quei vent’anni si sono rivelati poca cosa se paragonati ai quasi quarant’anni di dittatura franchista in Spagna e ai settant’anni di totalitarismo sovietico alla fine del quale, non sorprendentemente, la costituzione di un sistema competitivo di partiti è risultata un’operazione difficile che rimane tuttora irrisolta.

I partiti sono, secondo l’art. 49, lo strumento, sicuramente di grande importanza nella riflessione dei Costituenti, altrettanto sicuramente non l’unico, seppure più potente e



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